Responsabilità professionale

Nell'esercizio della sua attività, il professionista può incorrere in diverse specie di responsabilità, civile, penale e disciplinare che conseguono a:

  • Inosservanza degli obblighi o violazione dei divieti imposti al professionista dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione;
  • Inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d'opera nei confronti del cliente privato.
  • Trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati (ipotesi in cui il soggetto non svolga la libera professione).

 

Tralasciando gli aspetti penali della responsabilità professionale, deve essere in primis valutato il grado di colpa. La negligenza, l'imprudenza e l'imperizia devono essere valutate secondo taluni parametri.

    Si deve analizzare la prestazione stabilendo se e di quanto si è discostata, senza motivo logico, dalle prassi professionali teoriche e pratiche collaudate.

    L'errore deve essere valutato sul metro della preparazione media dei professionisti di quel settore. Va detto, però, che il progresso nelle professioni in genere, accrescendo il livello tecnico culturale di base, tende ad elevare la preparazione media del professionista e pertanto rende più severa la valutazione giuridica dell'errore professionale.

     Le condizioni soggettive riguardano la posizione professionale, il grado di intelligenza e di preparazione. Non si può pretendere da un neolaureato o da un professionista senza una specializzazione ciò che può fare un soggetto con anni di esperienza o con una specializzazione ad hoc.

 

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