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Quando il legale di controparte cambia indirizzo e la notifica diventa nulla
Cassazione civile , sez. VI, sentenza 05.07.2012 n° 11294 (Laura Biarella)

Soccombente in primo grado, un uomo propone appello e, a sua volta, la controparte appella in via incidentale. Il Tribunale dichiara entrambe le impugnazioni inammissibili: la notifica dell’atto di appello non era andata a buon fine poiché il legale dell’appellata si era trasferito, quindi era stata ripetuta nei confronti della parte, personalmente, nonché del procuratore, presso il nuovo indirizzo. Il perfezionamento, tuttavia, era avvenuto oltre lo spirare del termine lungo di un anno.

L’uomo impugna per la cassazione della pronunzia di secondo grado, asserendo che questa non avrebbe applicato il dictum giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sentenza 18 febbraio 2009, n. 3818) secondo il quale la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rappresenta condotta processuale atta ad evitare, nei confronti del richiedente, la decadenza derivante dall’inosservanza del termine fissato per la notifica. La relatrice della VI sezione civile della Suprema Corte rammenta che le sezioni unite hanno chiarito che l’indicazione del domicilio professionale, ovvero la sede dell’ufficio del procuratore, necessaria per la validità della richiesta di notifica, rappresenta un adempimento preliminare posto a carico del notificante “il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all’albo professionale”. Da tale argomentazione discende che ricade sul notificante l’eventuale rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio differente da quello effettivo.

Gli ermellini precisano inoltre che le eccezioni, riconosciute dalla giurisprudenza, all’ordinario perfezionamento della notifica, concernono solamente fattispecie ove la notifica presso il legale non abbia raggiunto il suo scopo, per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, l’omessa o intempestiva comunicazione della variazione del domicilio presso l’ordine professionale, ovvero il ritardo della sua annotazione. In particolare, anche qualora ricorrano siffatte ipotesi, per riattivare il procedimento di notificazione, sebbene il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, occorre proporre istanza al giudice, chiedendo di fissare un termine perentorio per il completamento della notifica. Tale ultima istanza va in seguito depositata, unitamente all’atto contenente l’attestazione della mancata notifica, nel termine statuito per la costituzione della parte (ex multis Cass. civ. 1 febbraio 2011, n. 2320).

Nella fattispecie, il ricorso è stato rigettato poiché il ricorrente non ha allegato la sussistenza di un ostacolo all’accertamento, attraverso visura dell’albo professionale, dell’effettivo indirizzo del procuratore della controparte, inquadrabile nel caso fortuito o nella forza maggiore, e non ha neppure presentato istanza al giudice chiedendo di riattivare il procedimento di notifica.

(Altalex, 14 settembre 2012. Nota di Laura Biarella)