Controversie fra condomini: quando applicare il litisconsorzio necessario
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 13.11.2013 n° 25454 (Riccardo Bianchini)
Controversie fra condomini: quando applicare il litisconsorzio necessario
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 13.11.2013 n° 25454 (Riccardo Bianchini)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione recentemente risolto il complesso tema dell'applicazione del litisconsorzio necessario alle controversie fra condomini.
La controversia da cui la pronuncia ha preso spunto riguardava una fattispecie in cui un condomino aveva agito nei confronti di altro condomino al fine di fare accertare che esso avesse abusivamente occupato uno spazio condominiale, domandando la condanna al rilascio dell'area.
Il condomino convenuto, da parte sua, aveva eccepito che rispetto a tale area eesso risultava proprietario esclusivo.
Ebbene: è da notare che il convenuto aveva posto il tema del proprio diritto di proprietà non con domanda riconvenzionale, ma con mera eccezione riconvenzionale. In altri termini, sulla base dell'intervenuta usucapione esso chiedeva il solo rigetto della domanda attorea, senza chiedere, invece, che fosse accertato il proprio diritto di proprietà sull'area. Il convenuto non aveva quindi ampliato il thema decidendum del giudizio, limitandosi a sostenere l'esistenza del proprio diritto al mero fine di far rigettare la domanda dell'attore.
Tale controversia è quindi sfociata in un'ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite in quanto, proprio in riferimento ad una tale fattispecie, si fronteggiavano due opposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, qualora il convenuto eccepisca di essere titolare di diritti esclusivi su un area comune (ancorché senza proporre domanda riconvenzionale) occorrerebbe necessariamente estendere il giudizio a tutti i condomini (Cass. Civ. 8666/01, 2925/01, 8468/00, 8119, 4520/98).
Secondo altro orientamento, invece, soltanto se il convenuto proponga domanda riconvenzionale si verificherebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Civ. 17465/13, 4624/13).
Le Sezioni Unite, a seguito di un ampio iter argomentativo, sono giunte ad affermare questo secondo orientamento.
In particolare, il ragionamento delle Sezioni Unite si è incentrato sull'individuazione dell'esatta finalità dell'istituto del litisconsorzio: individuata nell'evitare che una pronuncia risulti inutile in quanto l'interesse di una delle parti non sarebbe adeguatamente soddisfatto se non estendendo l'efficacia della pronuncia anche a soggetti terzi.
In altri termini, non si ricade nel litisconsorzio necessario ogni volta in cui l'interesse delle parti dedotto in giudizio sia adeguatamente soddisfatto senza il coinvolgimento di terzi (cosa che porta, come espressamente sottolineato nella pronuncia, nello spostare l'attenzione dalla causa petendi dedotta in giudizio al petitum richiesto dalle parti).
E così, soltanto se il convenuto proponga una domanda riconvenzionale volta a far accertare il proprio diritto di proprietà su di un bene condominiale, tale convenuto pone la necessità, tramite la propria domanda, che il contraddittorio sia esteso a tutti i condomini: altrimenti, la pronuncia pur resa a suo favore, non essendo opponibile agli altri condomini non evocati in giudizio, sarebbe per lui stesso inutile.
Invece, quando non vi è proposizione di domanda riconvenzionale, la sentenza resa fra le sole due parti iniziali del giudizio non può essere tacciata di inutilità: da un lato, l'interesse dell'attore non impone affatto che il contraddittorio sia esteso agli altri comproprietari, in quanto risulta per esso indifferente quali siano le riverberazioni della pronuncia sulla sfera giuridica dei terzi; il convenuto, invece, proprio sollevando una mera eccezione anziché una domanda riconvenzionale, chiarisce che il suo interesse si limita a voler ottenere il rigetto della domanda proposta (e non a far accertare il proprio diritto).
Rimane così sullo sfondo la possibilità che altri condomini agiscano con una domanda speculare a quella originariamente fatta dall'attore: ma ciò, se anche avvenisse, avrebbe come conseguenza il fatto che l'originario convenuto debba difendersi da tali azioni e che, in caso di soccombenza di quest'ultimo, l'attore del primo giudizio, pur soccombente nel proprio giudizio, giungerebbe infine ad avvalersi della pronuncia resa nel giudizio eventualmente instaurato da parte di terzi.
Ma le Sezioni Unite, sul punto, chiariscono che tale possibile scenario conduce a ritenere che il litisconsorzio sarebbe “opportuno”, ma non giuridicamente necessario al fine di evitare l'emanazione di sentenze inutili, quando invece la norma processuale di cui all'art. 102 c.p.c. è univoca nel senso diametralmente opposto: ossia essa prescrive che il litisconsorzio sia necessario soltanto quando la sentenza, altrimenti, sarebbe inutile per le parti, e non quando sarebbe opportuno integrare il contraddittorio nei confronti di terzi (e, sul punto, le Sezioni Unite forniscono una ampia illustrazione storica dell'istituto, ricordando come proprio questa contrapposizione fra “necessariatà” e “opportunità” del litisconsorzio aveva condotto, a seguito della prevalenza della prima impostazione sulla seconda, a redigere la norma nei termini attuali.)
Così risolto il tema del litisconsorzio, negando quindi che occorresse procedere ad una integrazione del contraddittorio, le Sezioni Unite sono giunte all'esame della controversia, evidenziando quanto segue.
In particolare, nel confermare le pronunce dei giudici di primo e secondo grado, la Corte ha chiarito che l'esatta delimitazione dell'area oggetto del diritto di proprietà del convenuto doveva essere fondata non sulle risultanze dell'accatastamento eseguito dal costruttore, quanto invece sul titolo edilizio rilasciato dall'amministrazione comunale. In ipotesi di contrasto – come nel caso di specie – fra un primo accatastamento e la concessione edilizia è infatti quest'ultima a dover prevalere.
Un ultimo tema affrontato nella pronuncia riguardava, poi, la supposta illiceità della recinzione che il convenuto aveva effettuato attorno all'area in sua proprietà: sul punto, però, la Corte si è limitata ad osservare come tale prospettazione fosse del tutto infondata laddove né era stato sollevata la presenza di atti emulativi da parte del convenuto, né, soprattutto, erano individuabili restrizioni alla libertà del convenuto di erigere la recinzione.
(Altalex, 4 dicembre 2013. Nota di Riccardo Bianchini)